1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza;
c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2;
d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2».