Art. 3.
(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza e la tutela del segreto-CESIS).

      1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

          a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

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          b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza;

          c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2;

          d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2».